Le norme nazionali e regionali: riparazioni, ricostruzioni


Il Modello Friuli ha la sua base in una impostazione legislativa e in un insieme di norme che resero possibile dare forma a uno dei più efficaci percorsi di ripresa e di ricostruzione post-sisma della storia del nostro Paese.

All’origine, come già spiegato, vi fu l’affidamento dallo Stato alla Regione e da questa ai Comuni della facoltà che permise all’una e agli altri di esercitare autonomamente una serie di competenze specifiche, semplificando di molto la catena decisionale. Proposta dal presidente del consiglio, Aldo Moro, al presidente del Friuli Venezia Giulia, Antonio Comelli, la delega venne formalizzata dal decreto legge n. 227 del 13 maggio 1976, poi convertito nella legge n. 336 del 29 maggio 1976. La Regione raccolse la sfida e potendo contare su flussi adeguati e ininterrotti di finanziamento statale realizzò un’impresa senza precedenti e con pochi casi simili in seguito, arrivando a gestire il 72% dei cantieri, solo il 28% restò in capo allo Stato.

L’autonomia concessa alla Regione venne confermata e ribadita dalla legge n. 546 dell’8 agosto 1977, Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976, ricordata come la prima legge di ricostruzione, che stabiliva i grandi indirizzi e i criteri cui la Regione si sarebbe dovuta attenere nella realizzazione degli interventi nei settori delle attività produttive, dell’edilizia abitativa e delle opere pubbliche. All’articolo 1 veniva specificato come le somme destinate dovessero essere impiegate «con finalità di sviluppo economico sociale e di riassetto del territorio, di propulsione della produzione industriale e agricola, di potenziamento dei servizi, d’incremento dell’occupazione, nella salvaguardia del patrimonio etnico e culturale delle popolazioni, in un quadro di sicurezza idrogeologica». L’intento di fondo, insomma, era lungimirante: trasformare l’opera di ricostruzione in un motore di crescita per una regione ai margini rispetto alle grandi direttrici dello sviluppo economico europeo.

All’ente Regione era accordata «in armonia con le istanze espresse dai comuni interessati», ampia facoltà di legiferare sulle modalità, le procedure e gli indirizzi di intervento, di definire i piani di sviluppo, di stabilire l’entità dei contributi per le singole unità immobiliari abitative, le linee di sostegno a favore di industria, commercio, artigianato, turismo, agricoltura ed edilizia. Poté avvalersi a tal fine degli apporti tecnici e scientifici degli uffici dell’amministrazione dello Stato, anche perché erano previsti interventi rilevanti in ambiti di competenza statale: in materia di viabilità la sistemazione della strada statale SS 13 ‘Pontebbana’ nel tratto Pontebba-Malborghetto, del tratto Ponte del Giulio-Barcis della strada statale SS 251 ‘della Val di Zoldo e Val Cellina’, la prosecuzione dei lavori dell’autostrada A23 Udine-Carnia-Tarvisio, il raddoppio del tratto ferroviario Udine-Tarvisio. Poi, soprattutto, l’istituzione dell’Università statale degli studi di Udine, a partire dall’anno accademico 1977-1978, con attivazione dei corsi per l’anno accademico successivo, chiudendo in questo modo la lunga battaglia avviata nel 1972 dal Comitato per l’istituzione dell’università friulana.

Per consentire l’efficacia della delega, la Regione fu autorizzata a determinare «le modalità degli interventi e delle iniziative nonché le procedure relative», anche in deroga alle norme vigenti, comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato, fatto salvo «il rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico». Si trattava, in sintesi, di uno spazio di autonomia ulteriore rispetto a quello già consentito dallo statuto speciale previsto per il Friuli Venezia Giulia dalla Costituzione del 1947.

Dopo la legge regionale n. 17 del 17 giugno 1976, che aveva fornito le prime risposte per la riparazione delle abitazioni danneggiate o distrutte, la legge n. 546 dell’8 agosto 1977 segnò dunque il vero punto di svolta per il Friuli: assicurata alla popolazione la possibilità di rimanere sul posto, anche se in insediamenti provvisori, la Regione ebbe in mano gli strumenti per dare il via alla ricostruzione, sulla base del principio largamente condiviso che il Friuli doveva rinascere ‘dov’era e com’era’.

Nel frattempo, l’amministrazione regionale si era dotata, con un’apposita norma, la legge regionale n. 53 del 6 settembre 1976, di un organo tecnico-amministrativo che, come si vedrà, si sarebbe rivelato cruciale nella gestione del dopo-terremoto, la Segreteria Generale Straordinaria, che di fatto assumeva il ruolo di cui era stata investita la Presidenza della Regione per la ripresa della vita economica e sociale del territorio.

Nell’estate del 1977, infine, la Regione provvide a integrare la legge n. 17 del 1976 e a dare forma compiuta all’intelaiatura normativa tecnica con la legge regionale n. 30 del 20 giugno 1977, Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici. La norma fu molto importante non solo per l’impegno finanziario che comportò, ma perché diede realizzazione ad una serie di essenziali scelte politiche: l’indirizzo di favorire al massimo, ove possibile tecnicamente ed economicamente, le riparazioni sulle ricostruzioni, l’applicazione di prezzari e la fissazione di parametri di convenienza tecnico-economica nella progettazione delle opere, la natura solidaristica e non risarcitoria del contributo assegnato a privati ed enti pubblici e altro.

La legge, molto complessa e corredata da importanti strumenti tecnici, precisò i meccanismi operativi e le procedure e istituì per il cittadino la facoltà di scegliere fra l’intervento privato e quello pubblico (delegato).

Una delle novità introdotte dalla legge, all’articolo 8, fu l’attenzione alla conservazione del patrimonio edilizio presente nei piccoli borghi rurali danneggiati, a tutela del paesaggio storico del Friuli. Questo articolo prevedeva la schedatura e la catalogazione degli edifici non vincolati dalle Belle arti ma con particolari caratteristiche architettoniche e destinazioni d’uso meritorie di conservazione, «Al fine di recuperare e valorizzare, attraverso la corretta esecuzione delle opere di riparazione e di restauro, i principali valori ambientali, storici, culturali ed etnici connessi con l’architettura spontanea locale». Al termine, gli interventi di questa categoria, gli ‘articoli 8’, sarebbero stati oltre 1.500, la gran parte dei quali è stata ora acquisita all’interno del progetto di digitalizzazione dell’archivio della Segreteria Generale Straordinaria condotto dalla Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione.

Qualche mese dopo fu la legge regionale n. 63 del 23 dicembre 1977, Norme procedurali e primi interventi per l’avvio dell’opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell’urbanistica, dell’edilizia e delle opere pubbliche a segnare di fatto il concreto avvio della ricostruzione edilizia e della ricostituzione del tessuto urbanistico. È stato rilevato dall’allora direttore regionale della Pianificazione territoriale, l’architetto Enzo Spagna, che tale norma, con particolare riguardo all’urbanistica, all’edilizia e ai lavori pubblici, delineò, «in presenza di un’ampia delega amministrativa agli enti locali, il quadro organizzativo dei livelli di governo, nonché degli strumenti tecnico-operativi e finanziari destinati a presiedere per oltre un decennio l’attività di ricostruzione fisica del territorio e degli insediamenti distrutti dal terremoto del 1976».

Seguì quindi la legge regionale n. 35 del 4 luglio 1979 per «dare sollecita e definitiva soluzione alle esigenze abitative degli alloggiati in prefabbricati provvisori» che autorizzò, ma solo per «comprovate ragioni tecniche», il superamento del tetto di spesa e delegò alla Segreteria Generale Straordinaria la possibilità di eseguire direttamente le riparazioni degli immobili privati e la progettazione, riparazione o ricostruzione di edifici pubblici, in via sostitutiva e su richiesta dei Comuni. Tale novità aprì la via all’accorpamento dei cantieri anche in comuni diversi, una formula che consentì di appaltare interventi economicamente consistenti, bloccare l’aumento incontrollato dei prezzi e fronteggiare la carenza di imprese e di manodopera. La Segreteria Generale Straordinaria completò 18 accorpamenti in una sessantina di comuni per un totale di 4.500 cantieri. La stessa norma obbligava i proprietari degli edifici ristrutturati o ricostruiti a riconsegnare al Comune gli alloggi prefabbricati, dopo averli liberati da ogni cosa.

Sempre nell’ottica di ricostruzione come sinonimo di rinascita, nel 1982 lo Stato emanò la seconda legge di ricostruzione, la n. 828 del 11 novembre 1982, non solo per rifinanziare quanto già disposto dalla legge n. 546 del 1977, ma soprattutto per programmare nuovi interventi strutturali quali la realizzazione del bacino di Ravedis, il raddoppio del ponte della Delizia, lo scalo merci di Cervignano, accentuando l’azione di sviluppo dell’intero territorio regionale, già sostenuto con fondi regionali. Assegnò inoltre altri contributi per lo sviluppo produttivo e occupazionale alle comunità montane e collinari colpite dal sisma, alle province di Gorizia e Trieste e per le zone non terremotate delle province di Udine e Pordenone.

Con altrettanta lungimiranza la Regione, il primo dicembre 1986, approvò la terza legge di ricostruzione, la n. 879 del 1° dicembre 1986 per integrare le precedenti norme e aggiungere erogazioni per completare il processo di ricostruzione, finanziando il Centro di riferimento oncologico di Aviano, il complesso degli edifici di via Bini a Gemona e il castello di Colloredo di Monte Albano, intervento molto complesso, quest’ultimo, giunto ora alle battute finali. La stessa legge introdusse agevolazioni per interventi di adeguamento antisismico negli immobili non lesionati nelle zone disastrate. Le Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, contenute nella legge n. 879, a dieci anni dal terremoto, contribuirono a raccogliere la fase della ricostruzione all’interno di un perimetro normativo in cui, dal 1976 al 2000 trovarono spazio ben 76 provvedimenti.

Complessivamente l’opera di ricostruzione ha richiesto un investimento valutato, nelle prime fasi, in oltre 5 mila miliardi di lire del tempo che tuttavia, tenendo conto dei finanziamenti erogati alla Regione e agli organi statali competenti, ha raggiunto una cifra ben più rilevante, valutabile a circa 20 miliardi di euro del giorno d’oggi (qui le curve di spesa delle diverse componenti della ricostruzione).